Legnatico
Nel terreni di proprietà comunale è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare ed asportare legna verde di qualsiasi specie, legname e legna secca, nonché l'estrazione dei ciocchi delle varie specie arbustive, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
E' parimenti vietato il taglio delle piante di qualsiasi specie, anche se deperite o secche, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma precedente.
Per poter ottenere l'autorizzazione alle operazioni di esbosco di piante secche o deperite ivi comprese quelle abbattute da eventi atmosferici, dovrà essere presentata alla Segreteria del Comune apposita istanza in carta semplice indicante la quantità e l'ubicazione delle stesse.
Il Responsabile del Servizio, previa relazione dell'Ufficio di Polizia Municipale ed allegato parere dell'Autorità Forestale, stabilirà il prezzo di cessione ed il richiedente sarà invitato ad effettuare il relativo versamento presso la Tesoreria comunale.
In base alla prova dell'eseguito versamento, il Responsabile del Servizio rilascerà l'autorizzazione scritta recante le prescrizioni relative alle operazioni di esbosco e di trasporto le quali avverranno comunque sotto il diretto controllo di personale dell'Ufficio di Polizia municipale.
Le autorizzazioni ai sensi del comma precedente, verranno rilasciate singolarmente ed il beneficiario non potrà usufruire di più autorizzazioni del corso di una campagna silvana. Non potranno, in ogni caso, essere rilasciate autorizzazioni per quantità di legna superiori a m.s. 4 (quattro) per nucleo familiare.
Interventi di potatura e sfoltimento di piante verdi potranno essere autorizzati solo previo nulla-osta dell'Autorità Forestale nel rispetto delle norme e condizioni stabilite nel comma precedente.
E' rigorosamente vietato il taglio di piante di qualsiasi specie che servano al riparo invernale ed estivo del bestiame nelle cosiddette ''cuilarjas'' e per un raggio di ml. 200 dagli ovili.
E' altresì rigorosamente vietata la pratica dell'estrazione di piante verdi di qualsiasi specie anche per essere reimpiantate successivamente in altri siti.
Ai sensi del presente articolo, per campagna silvana si intende il periodo dal 31 Ottobre al 31 Marzo dell'anno successivo, salvo eventuali anticipazioni o proroghe comunicate annualmente dall'Autorità forestale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 37 del presente Regolamento, salve ed impregiudicate le azioni di carattere penale connesse con l'infrazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per le aree boscate della Provincia di Nuoro e, per quanto di pertinenza con il presente articolo, le norme contenute nelle Ordinanze Regionali Antincendio.
Requisiti
Essere cittadino di Onifai in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento Utilizzo Beni Comunali.Costi
€. 5.00 per spese di sopralluogo.Normativa
Articolo 31del Regolamento Utilizzo Beni comunali.
Legge Regionale n. 12 del 14 Marzo 1994.
Documenti da presentare
- Istanza in carta semplice sul modello allegato.
- Ricevuta del versamento di concessione del legnatico.
Incaricato
Giovanni Francesco LocheTempi complessivi
10 giorni in media.Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Concessione legnatico. | ![]() |
45 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Ufficio di Polizia Locale |
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Indirizzo: | Via Municipio 17, 08020 Onifai (Nu) |
Telefono: | 0784/97418-3337756123 |
Fax: | 0784/97278 |
Email: | polizialocale@comune.onifai.nu.it |
Email certificata: | polizialocale@pec.comune.onifai.nu.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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