Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (D.A.T.)
L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazioneterapeutica.
Il Codice di deontologia medica prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
La legge 22 dicembre 2017,n.219:''Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento'' in particolare all'art. 4 comma 6 prevede che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: ''per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito''.
Con deliberazione C.C. n. 43 del 20/12/2019 è stato istituito presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Onifai, il ''Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), in attuazione dell'art. 4 della L. 22 dicembre 2017,n.219''ed è stato approvato il relativo Regolamento di gestione.
Tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Onifai, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente.
Requisiti
Vedi Regolamento allegatoCosti
-Normativa
Articolo 32 della Costituzione italiana
Articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145
Codice di deontologia medica
Legge 22 dicembre 2017,n.219
Circolare n. 1/2018 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno
Incaricato
Pulloni Nicoletta - Ufficio Stato civile - Tel. 0784/97418 anagrafe.comuneonifai@pec.it anagrafe@comune.onifai.nu.itTempi complessivi
-Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) | ![]() |
432 kb |
Registro D.A.T. | ![]() |
42 kb |
Disposizione di volontà anticipata di trattamento | ![]() |
31 kb |
Iscrizione al registro | ![]() |
55 kb |
Accettazione nomina fiduciario | ![]() |
39 kb |
Ricevuta di consegna | ![]() |
39 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Demografici (Ufficio Anagrafe, Elettorale e Stato Civile) |
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Indirizzo: | Via Municipio 17, 08020 Onifai (Nu) |
Telefono: | 078497418-Rep.3519702510 |
Fax: | - |
Email: | anagrafe@comune.onifai.nu.it |
Email certificata: | anagrafe.comuneonifai@pec.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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